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    Rinnovo Contratto Integrativo provinciale in data 6 settembre 2022

    2 Novembre 2022
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    È stato sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali il nuovo Contratto Provinciale di Lavoro integrativo al Contratto nazionale 01.03.2022 che avrà validità dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025.

    Di seguito vengono sintetizzate le principali novità.

    EVR (Elemento variabile della retribuzione)

    Per il periodo (1° settembre 2022 – 31 agosto 2025) ai sensi delle vigenti norme contrattuali l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per gli operai e gli impiegati della provincia di Teramo è stato determinato nella misura indicata nella tabella seguente:

    TABELLA IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI

    EROGABILI DAL 01.09.2022 AL 31.08.2025

    Livelli Impiegati
    Importi Mensili
    1^ Ctg. Super
    94,74
    Livelli Operai
    Importi Orari
    1^ Ctg.
    85,26
    Operaio di 4° livello
    0,38
    2^ Ctg.
    71,05
    Operaio specializzato
    3° livello
    0,36
    Ass. Tecnico
    66,35
    Operaio qualificato
    2° livello
    0,32
    3^ Ctg.
    61,59
    Operaio comune
    1° livello
    0,27
    4^ Ctg.
    55,45
    Guardiani
    0,25
    4^ Ctg. 1° Imp.
    47,40
    Guardiani con alloggio
    0,22

    In ossequio alla previsione nazionale, il Contratto provinciale prevede che, una volta determinato a livello provinciale il “quantum” erogabile, sia l’azienda a verificare il proprio andamento produttivo.

    A tal proposito l’azienda dovrà verificare per l’anno 2022 se nell’ultimo triennio (2021-2020-2019) rispetto al triennio immediatamente precedente (2020-2019-2018) il volume di affari IVA e le ore lavorate denunciate in Cassa Edile siano positive, parzialmente positive, o negative. Naturalmente, per le annualità successive i trienni di riferimento per la verifica dell’andamento aziendale dovranno essere rispettivamente modificati.

    All’esito del predetto confronto, l’azienda:

    1. a) corrisponderà gli importi mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura piena così come determinati nella tabella “IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI” del presente articolo, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi;
    2. b) corrisponderà gli importi mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura del 30% degli importi indicati nella tabella “IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI” del presente articolo, esclusivamente qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
    3. c) non corrisponderà l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi negativi.

    In ordine all’applicabilità del regime di tassazione agevolata del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, sostitutiva dell’aliquota ordinaria Irpef e delle relative addizionali, rimandiamo alla seguente normativa: Art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) come modificata dalla Legge n. 50/2017 (Legge di Bilancio 2017); Circolare Agenzia Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E; Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018; Risposta 31 ottobre 2019 n. 456; Risoluzione Agenzia Entrate n. 36/E del 26 giugno 2020.

    Tra le novità introdotte dal nuovo Contratto segnaliamo:

    Indennità di reperibilità

    E’ stata introdotta una indennità di reperibilità dei lavoratori, sempre più richiesta nelle attività manutentive e di global service. Ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di euro 50 lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica); la reperibilità può anche essere regolata a giornate (euro 8 lordi dal lunedì al sabato ed euro 10 lordi per giornata festiva).

    Indennità dei lavoratori alla guida dei veicoli aziendali

    E’ stata introdotta, altresì, una indennità per i lavoratori adibiti alla guida dei veicoli aziendali per il trasferimento degli operai in cantiere. Ai dipendenti temporaneamente comandati alla guida dei veicoli aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori nei cantieri fuori dal comune dove insiste la sede aziendale o dove lo stesso è stato assunto o dove è determinato il punto di raccolta, verrà riconosciuta un’indennità di guida del 5% sugli elementi della paga base per l’orario ordinario di lavoro relativo alla giornata in cui è stato impiegato.

    Sugli importi di entrambe le indennità non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 (Maggiorazioni per lavoro festivo, sabato, turni etc…) e 18 (Cassa Edile) del CCNL. Inoltre tali importi non rilevano ai fini del TFR.

    Indennità di mensa

    L’impresa concorrerà al costo complessivo dei pasti, fissato nell’importo massimo di € 15,00 (precedentemente €. 12,00), nella misura del 90% per ciascun pasto consumato.

    Indennità di alta montagna

    L’indennità di alta montagna è stabilita in euro 0,50 (precedentemente euro 0,37) per ogni ora di effettivo lavoro per prestazioni fornite in cantieri ubicati oltre i 1.000 m.s.l.m..

    In allegato il testo dell’Accordo.

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    CIPL_6_settembre_2022
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